16 Set 2022

Il Decreto Semplificazioni: le novità per i privati, i
professionisti e le imprese.

Sono entrate in vigore dal 20 agosto 2022 le nuove disposizioni anche in tema fiscale.

LIPE – è stata spostata al 30 settembre la scadenza per la comunicazione dei dati delle
liquidazioni periodiche IVA relativa al secondo trimestre dell’anno.

  • Queste le scadenze aggiornate per la presentazione del modello Lipe:
  • primo trimestre, 31 maggio
  • secondo trimestre, 30 settembre
  • terzo trimestre, 30 novembre
  • quarto trimestre, 28 febbraio.

Invio elenchi Intrastat – è stato confermato il termine del 25 del mese successivo al periodo di
riferimento per l’invio degli elenchi al fine di rispettare i regolamenti statistici europei.

Imposta di bollo – è stato elevato a 5.000 euro (il limite precedente era 250 euro) la soglia sotto
la quale il versamento dell’imposta di bollo può essere rinviata al trimestre successivo (con
riferimento al primo ed al secondo trimestre).

Modello F24 – è stato disposto che il modello F24 diverrà l’unico strumento di versamento da
utilizzarsi per qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli
enti territoriali e agli enti previdenziali. Le disposizioni relative ai versamenti unitari e alla
compensazione sono applicabili anche alle Casse di previdenza professionali, ma solo a seguito di
apposita richiesta deliberata dell’ente previdenziale.

Registrazione atti – passa da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in
termine fisso.

Dichiarazione IMU – è stato differito al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della
dichiarazione IMU relativa all’anno di imposta 2021, anche per gli enti non commerciali.

ISA – i correttivi in materia di ISA, previsti per il 2020 e il 2021 dalla normativa emanata per far
fronte all’emergenza Covid, sono stati estesi anche al 2022.

Segnalazione allerta crisi d’impresa – viene modificata la disciplina delle segnalazioni di allerta
dei creditori pubblici qualificati per la composizione negoziata della crisi. In particolare, per
l’Agenzia Entrate assumerà rilievo l’esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all’IVA,
risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, di importo superiore
a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al 10% dell’ammontare del volume di affari risultante dalla
dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente.
In ogni caso la segnalazione verrà inviata quando il debito è superiore a 20.000 euro (e non più
5.000 euro, come previsto nella formulazione originaria della norma).
Si ricorda che i CREDITI SUPERIORI A € 5.000, potranno essere utilizzati in compensazione SOLO
tramite l’utilizzo di servizi telematici forniti dall’Agenzia Entrate e che per compensare CREDITI superiori a
€ 5.000 emergenti da dichiarazioni IVA, IRAP, REDDITI è obbligatorio apporre il VISTO di
CONFORMITA’ sulla dichiarazione. L’apposizione del visto dovrà essere quantificata a parte in base al
tariffario professionale e al valore della pratica.

Cessione crediti d’imposta – è stata leggermente semplificata la disciplina sulla cessione dei
bonus edilizi contenuta nel Decreto “Aiuti” (D.L. n. 50/2022) che ammette la possibilità per le
banche di cedere i crediti a favore di imprese o professionisti che intrattengono, con le stesse,
rapporti di conto corrente, se diversi dai consumatori e/o utenti.
Ciò solo se la cessione o sconto in fattura è stata correttamente comunicata all’Agenzia delle
Entrate successivamente alla data del 1° maggio 2022.
Vengono quindi riammessi al regime facilitato anche le cessioni e gli sconti in fattura comunicati
all’Agenzia Entrate prima di tale data. Vista la complessità della materia bonus, i pareri in merito
saranno necessariamente oggetto di ticket consulenza e quantificati in base al valore della pratica.

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