Regime forfettario
si innalza a 85 mila euro, la soglia di ricavi e compensi che
consente di applicare un’imposta forfettaria del 15%
sostitutiva di quelle ordinariamente previste. La disposizione
prevede inoltre che tale agevolazione cessa immediatamente di
avere applicazione per coloro che avranno maturato compensi
o ricavi superiori ai 100 mila euro, senza aspettare l’anno fiscale
seguente;
Tassa piatta incrementale
si introduce, a determinate condizioni e limitatamente all’anno
2023, per le persone fisiche titolari di reddito d’impresa e/o di
lavoro autonomo che non applicano il regime forfettario,
una tassa piatta al 15% da applicare alla parte degli aumenti di
reddito calcolata rispetto ai redditi registrati nei tre anni
precedenti. La norma precisa altresì le conseguenze di tale
nuovo regime relativamente alla determinazione dei requisiti
reddituali validi ai fini del riconoscimento di benefici fiscali
nonché degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2024;
Costo analisi e studio € 100.
Fondo per la prima casa
l’art. 18, rifinanziando con ulteriori 430 milioni di euro il
Fondo di garanzia per la prima casa per l’anno 2023, proroga
al 31 dicembre 2023 la speciale disciplina emergenziale
del Fondo di solidarietà per la sospensione dei mutui
relativi all’acquisto della prima casa (c.d. Fondo Gasparrini),
che ne consente l’accesso a un più ampio novero di soggetti
rispetto alle regole ordinarie; proroga inoltre al 31 marzo 2023
la disciplina emergenziale del Fondo di garanzia per la prima
casa, con particolare riferimento alla più alta misura della
garanzia rilasciata dal medesimo Fondo e proroga al 31
dicembre 2023 le agevolazioni in materia di imposte
indirette per l’acquisto della prima casa da parte degli
under 36;
Assegnazione beni ai soci
Sono introdotte agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni
o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le c.d. società
non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai
soci: a queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro.
Estromissione
Le disposizioni concernenti la c.d. estromissione dei beni di
imprese individuali – ossia la possibilità di escludere beni
immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, assegnandoli
all’imprenditore dietro pagamento di un’imposta sostitutiva –
sono estese anche alle esclusioni dei beni posseduti alla data
del 31 ottobre 2022, poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31
maggio 2023.
Accise sui tabacchi
Il provvedimento interviene inoltre in materia di accise,
riconfigurando i criteri utilizzati per il calcolo della quota
specifica in misura fissa, nonché di quella ad valorem, che
determina l’accisa sui tabacchi lavorati. Viene altresì aggiornato
l’importo dell’onere fiscale minimo per le sigarette mentre sono
ridotte le aliquote dell’imposta di consumo gravante sui
prodotti liquidi da inalazione e rideterminata, in riduzione, la
tassazione delle sostanze liquide, contenenti o meno nicotina,
destinate ad essere inalate senza combustione.
Presidio partite IVA
Viene rafforzata l’attività di presidio preventivo connesso
all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA. In particolare,
la norma riconosce all’Agenzia delle entrate la possibilità di
effettuare specifiche analisi del rischio anche attraverso
l’esibizione di documentazione tramite cui sia possibile la
verifica dell’effettivo esercizio dell’attività. Vengono altresì
specificate le modalità con le quali, successivamente al
provvedimento di cessazione, la partita IVA può essere
nuovamente richiesta nonché il regime sanzionatorio
applicabile.
Comunicazioni piattaforme di vendita online
Sono previsti obblighi comunicativi, relativi ai dati dei fornitori e
delle operazioni effettuate, a carico della piattaforma digitale
che facilita la vendita on line di determinati beni, presenti nel
territorio dello Stato.
Annullamento automatico debiti fino a mille euro
si dispone l’annullamento automatico dei debiti tributari
fino a mille euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni)
risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, ancorché ricompresi
in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati
all’agente della riscossione. Lo stralcio dei carichi è esteso
anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della
riscossione degli enti di previdenza privati;
Definizione agevolata carichi
(c.d. rottamazione)
viene prevista altresì la definizione agevolata
dei carichi affidati agli agenti della riscossione
(c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022. Il debitore
beneficia dell’abbattimento delle somme affidate all’agente
della riscossione a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli
interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.
Innovando rispetto alla disciplina precedente, aderendo alla
definizione agevolata prevista dalle norme in esame è
abbattuto l’aggio in favore dell’agente della riscossione. La
definizione agevolata richiede quindi il versamento delle sole
somme dovute a titolo di capitale e di rimborso delle spese per
le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a
rate, con un tasso di interesse al 2%. Con il versamento della
prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le
procedure esecutive già avviate.
Analisi cassetto contributivo e fiscale, studio e ipotesi definizione
agevolata, tariffa professionale in base al valore della pratica.